Il Regime forfettario è un regime fiscale agevolato, destinato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni.


Requisiti di accesso

Regime fiscale agevolato per persone fisiche e imprese al quale accedono i contribuenti che nell’anno precedente hanno, contemporaneamente:

  • avuto ricavi o compensi < 65.000 euro
  • sostenuto spese per un importo complessivo < 20.000 euro lordi
Reddito e tassazione

Chi applica il regime forfettario determina il reddito imponibile applicando, all’ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, il coefficiente di redditività specifico previsto per l’attività esercitata.

Dal reddito determinato forfettariamente si deducono i contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico.

Al reddito imponibile si applica un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle previste normalmente (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap).


Cause di esclusione

Non possono accedere al regime fiscale agevolato per persone fisiche e imprese:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
  • i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato.

Maggiori vantaggi per chi avvia una nuova attività

L’imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività in presenza di determinati requisiti:

  • il contribuente non ha esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare
  • l’attività da intraprendere non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
  • se viene proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non supera il limite che consente l’accesso al regime.

Semplificazioni e adempimenti

L’adozione del regime forfettario comporta una serie di semplificazioni ai fini Iva e ai fini delle imposte dirette.


Semplificazioni ai fini IVA

I contribuenti che applicano il regime forfettario

  • non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti né detraggono l’imposta assolta sugli acquisti
  • sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta e di presentazione della dichiarazione annuale
  • non sono tenuti a registrare le fatture emesse, i corrispettivi e gli acquisti
  • non devono applicare le disposizioni relative all’obbligo di fatturazione elettronica

Restano invece soggetti agli obblighi di

  • numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali
  • certificazione dei corrispettivi
  • integrazione delle fatture, per le operazioni di cui risultano debitori di imposta, con indicazione dell’aliquota e della relativa Iva, che deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto a detrazione
  • fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica amministrazione.
Semplificazioni ai fini delle imposte sui redditi

I contribuenti in regime fiscale agevolato per persone fisiche e imprese:

  • sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie
  • sono esclusi dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale
  • non devono operare le ritenute alla fonte, ad eccezione di quelle sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi ad essi assimilati. Tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, devono indicare il codice fiscale di chi ha percepito redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e l’ammontare degli stessi
  • non sono soggetti a ritenuta d’acconto in relazione ai ricavi o compensi percepiti. A tal fine, devono rilasciare un’apposita dichiarazione al sostituto per attestare che si tratta di reddito soggetto a imposta sostitutiva.

Nelle seguente tabella si possono trovare alcuni Codici ATECO tra cui scegliere, a seconda della natura della propria attività e i corrispondenti coefficienti di redditività.
Il coefficiente di redditività è un termine che appartiene al Regime Forfettario e rappresenta la percentuale da considerare, sul fatturato totale, per calcolare il reddito imponibile. Ogni codice ATECO, ha un coefficiente di redditività differente.

Tipologia di attivitàATECO relativiCoefficientà di redditività
Industrie alimentari e delle bevandeAttività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.940%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande47.8140%
Commercio ambulante di altri prodotti47.82-47.8954%
Costruzioni e attività immobiliari(41-42-43) – (68)86%
Intermediari del commercio46.162%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione(55-56)40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi(64-65-66) – (69-70-71-72-73-74-75) – (85) – (86-87-88)78%
Altre attività economiche(01-02-03) – (05-06-07-08-09) – (12-13-14-15-16-17-18-19-20-22-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33) – (35) – (36-37-38-39) – (58-59-60-61-62-63) – (77-78-79-80-81-82) – (84) – (90-91-92-93) (94-95-96) – (97-98) – (99)67%

I Codici ATECO attività possibili sono molto numerosi; il portale dell’Agenzia delle Entrate mette a disposizione una guida in cui è possibile trovare l’elenco completo di tutti i Codici ATECO ad oggi esistenti. Di seguito il link:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/448999/ATECO2007ATECOFIN2004_Tabella_raccordo_Atecofin2004_Ateco2007_01_01_09_2.pdf/014d912e-c5e6-b276-b994-720e1a218007

(Fonte: Sito Agenzia delle Entrate)

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